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AMBIENTE
soggetto interessato la facoltà di inter- dinanza in commento, una precedente cipale, la quale, nell’ipotesi in cui sia
venire in qualunque momento volon- sentenza del Consiglio di Stato, la n. 84 impossibile individuare il responsabi-
del 13 giugno 2010, IV sezione. Nella le della contaminazione di un sito o
tariamente per la realizzazione degli citata pronuncia si fa riferimento a una ottenere da quest’ultimo le misure di
responsabilità da posizione di cui sa- riparazione, non consente all’autori-
interventi di bonifica necessari nell’am- rebbe investito il proprietario dell’area tà competente di imporre l’esecuzione
inquinata, svincolata, dunque, dal nesso delle misure di prevenzione e di ripa-
bito del sito in proprietà o disponibili- di causalità con la contaminazione, e razione al proprietario di tale sito, non
sussistente, invece, a causa degli one- responsabile della contaminazione,
tà”. Difatti, come stabilito dall’art. 253, ri reali che competono al proprietario. il quale è tenuto soltanto al rimborso
c. 4 dello stesso decreto, il proprietario Altro orientamento giurisprudenziale, delle spese relative agli interventi ef-
non responsabile può essere tenuto a supportato dalla dottrina maggioritaria, fettuati dall’autorità competente nel
rimborsare i costi delle operazioni di ri- è quello per cui sussistono dei veri e limite del valore di mercato del sito,
pristino “soltanto nei limiti del valore di propri obblighi solo in capo alle pubbli- determinato dopo l’esecuzione di tali
mercato del sito, determinato a seguito che amministrazioni, mentre al proprie- interventi” (C-534/13, Corte di Giusti-
dell’esecuzione degli interventi medesi- tario spettano delle mere facoltà. Tale zia europea, 4 marzo 2015).
mi”. Egli ha, comunque, nel caso in cui tesi si basa principalmente sull’analisi Come è evidente dalla decisione sopra
abbia provveduto egli stesso alle spese testuale delle sopracitate norme del Co- riportata, la Corte ritiene la normativa
di bonifica, il diritto di rivalersi nei con- dice dell’Ambiente, che non prevede italiana pienamente compatibile con la
fronti del responsabile. espressamente obblighi di facere per il Direttiva europea 2004/35/CE in mate-
La questione rimessa dall’Adunanza proprietario che non sia responsabile ria di danno ambientale. Inoltre, come
plenaria del Consiglio di Stato ai Giu- dell’evento dannoso. disciplinato nel Codice dell’Ambiente,
dici europei riguardava la compatibilità In definitiva, l’Adunanza plenaria, pur il proprietario del sito inquinato, a con-
delle suddette disposizioni con i princi- condividendo maggiormente tale secon- dizione che il responsabile del danno
pi comunitari che regolano la materia da tesi, ha rimesso la questione ai Giudi- ambientale non sia identificabile, non
ambientale, in particolare quelli di “chi ci di Lussemburgo, proprio in conside- ha l’obbligo di porre in essere misure di
inquina paga”, di precauzione, dell’a- razione dei principi comunitari di diritto ripristino.
zione preventiva, e di correzione. Tali ambientale coinvolti, come precedente- Si ritiene, alla luce di quanto sopra, che
principi sono espressamente richiamati mente anticipato. i principi espressi dai Giudici europei ri-
dall’art. 191, n. 2, del TFUE, il Trattato L’attesa sentenza della Corte di Giusti- flettano chiaramente l’orientamento della
sul funzionamento dell’Unione euro- zia europea, dopo un interessante excur- dottrina e della giurisprudenza maggiori-
pea, e sono considerati i principi car- sus normativo, ha stabilito che: “La taria italiana, potendosi, ormai, conside-
dine del diritto comunitario in materia direttiva 2004/35/CE del Parlamento rare superata l’idea che sul proprietario
di ambiente e territorio. In breve, a dare europeo e del Consiglio, del 21 aprile incolpevole gravino degli obblighi di ri-
impulso alla vicenda vi era l’emissione 2004, sulla responsabilità ambientale parazione del danno ambientale.
di un provvedimento amministrativo in materia di prevenzione e riparazio-
ministeriale con cui si imponeva ai pro- ne del danno ambientale, deve essere Gianluca Limardi
prietari di terreni inquinati l’esecuzione interpretata nel senso che non osta a Avvocato del Foro di Roma
di misure urgenti di messa in sicurezza. una normativa nazionale come quella
A seguito dell’annullamento dei prov- di cui trattasi nel procedimento prin- www.studiolimardi.it
vedimenti da parte del T.A.R., il Mi- e-mail: studiolimardi@gmail.com
nistero rimetteva la questione al Con-
siglio di Stato, che, tuttavia, giudicava
la questione meritevole di discussione
in sede di Adunanza Plenaria, in ragio-
ne degli orientamenti discordanti della
giurisprudenza amministrativa. Nell’or-
dinanza n. 3515 del 2013, la Sesta se-
zione del Consiglio di Stato esaminava i
motivi alla base del contrasto giurispru-
denziale, riportando le argomentazioni
su cui si basano le contrapposte tesi.
Un primo orientamento, che riconosce
una responsabilità in capo al proprie-
tario del fondo contaminato, si basa
sull’argomentazione che, su tale sito,
graverebbero degli oneri reali proprio
in conseguenza dell’inquinamento.
Nell’esaminare questa tesi, i Giudici
di Palazzo Spada richiamano, nell’or-
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