Page 30 - ambiente_101_102
P. 30

AMBIENTE

soggetto interessato la facoltà di inter-      dinanza in commento, una precedente         cipale, la quale, nell’ipotesi in cui sia
venire in qualunque momento volon-             sentenza del Consiglio di Stato, la n. 84   impossibile individuare il responsabi-
                                               del 13 giugno 2010, IV sezione. Nella       le della contaminazione di un sito o
tariamente per la realizzazione degli          citata pronuncia si fa riferimento a una    ottenere da quest’ultimo le misure di
                                               responsabilità da posizione di cui sa-      riparazione, non consente all’autori-
interventi di bonifica necessari nell’am-      rebbe investito il proprietario dell’area   tà competente di imporre l’esecuzione
                                               inquinata, svincolata, dunque, dal nesso    delle misure di prevenzione e di ripa-
bito del sito in proprietà o disponibili-      di causalità con la contaminazione, e       razione al proprietario di tale sito, non
                                               sussistente, invece, a causa degli one-     responsabile della contaminazione,
tà”. Difatti, come stabilito dall’art. 253,    ri reali che competono al proprietario.     il quale è tenuto soltanto al rimborso
c. 4 dello stesso decreto, il proprietario     Altro orientamento giurisprudenziale,       delle spese relative agli interventi ef-
non responsabile può essere tenuto a           supportato dalla dottrina maggioritaria,    fettuati dall’autorità competente nel
rimborsare i costi delle operazioni di ri-     è quello per cui sussistono dei veri e      limite del valore di mercato del sito,
pristino “soltanto nei limiti del valore di    propri obblighi solo in capo alle pubbli-   determinato dopo l’esecuzione di tali
mercato del sito, determinato a seguito        che amministrazioni, mentre al proprie-     interventi” (C-534/13, Corte di Giusti-
dell’esecuzione degli interventi medesi-       tario spettano delle mere facoltà. Tale     zia europea, 4 marzo 2015).
mi”. Egli ha, comunque, nel caso in cui        tesi si basa principalmente sull’analisi    Come è evidente dalla decisione sopra
abbia provveduto egli stesso alle spese        testuale delle sopracitate norme del Co-    riportata, la Corte ritiene la normativa
di bonifica, il diritto di rivalersi nei con-  dice dell’Ambiente, che non prevede         italiana pienamente compatibile con la
fronti del responsabile.                       espressamente obblighi di facere per il     Direttiva europea 2004/35/CE in mate-
La questione rimessa dall’Adunanza             proprietario che non sia responsabile       ria di danno ambientale. Inoltre, come
plenaria del Consiglio di Stato ai Giu-        dell’evento dannoso.                        disciplinato nel Codice dell’Ambiente,
dici europei riguardava la compatibilità       In definitiva, l’Adunanza plenaria, pur     il proprietario del sito inquinato, a con-
delle suddette disposizioni con i princi-      condividendo maggiormente tale secon-       dizione che il responsabile del danno
pi comunitari che regolano la materia          da tesi, ha rimesso la questione ai Giudi-  ambientale non sia identificabile, non
ambientale, in particolare quelli di “chi      ci di Lussemburgo, proprio in conside-      ha l’obbligo di porre in essere misure di
inquina paga”, di precauzione, dell’a-         razione dei principi comunitari di diritto  ripristino.
zione preventiva, e di correzione. Tali        ambientale coinvolti, come precedente-      Si ritiene, alla luce di quanto sopra, che
principi sono espressamente richiamati         mente anticipato.                           i principi espressi dai Giudici europei ri-
dall’art. 191, n. 2, del TFUE, il Trattato     L’attesa sentenza della Corte di Giusti-    flettano chiaramente l’orientamento della
sul funzionamento dell’Unione euro-            zia europea, dopo un interessante excur-    dottrina e della giurisprudenza maggiori-
pea, e sono considerati i principi car-        sus normativo, ha stabilito che: “La        taria italiana, potendosi, ormai, conside-
dine del diritto comunitario in materia        direttiva 2004/35/CE del Parlamento         rare superata l’idea che sul proprietario
di ambiente e territorio. In breve, a dare     europeo e del Consiglio, del 21 aprile      incolpevole gravino degli obblighi di ri-
impulso alla vicenda vi era l’emissione        2004, sulla responsabilità ambientale       parazione del danno ambientale.
di un provvedimento amministrativo             in materia di prevenzione e riparazio-
ministeriale con cui si imponeva ai pro-       ne del danno ambientale, deve essere                                Gianluca Limardi
prietari di terreni inquinati l’esecuzione     interpretata nel senso che non osta a                  Avvocato del Foro di Roma
di misure urgenti di messa in sicurezza.       una normativa nazionale come quella
A seguito dell’annullamento dei prov-          di cui trattasi nel procedimento prin-                           www.studiolimardi.it
vedimenti da parte del T.A.R., il Mi-                                                          e-mail: studiolimardi@gmail.com
nistero rimetteva la questione al Con-
siglio di Stato, che, tuttavia, giudicava
la questione meritevole di discussione
in sede di Adunanza Plenaria, in ragio-
ne degli orientamenti discordanti della
giurisprudenza amministrativa. Nell’or-
dinanza n. 3515 del 2013, la Sesta se-
zione del Consiglio di Stato esaminava i
motivi alla base del contrasto giurispru-
denziale, riportando le argomentazioni
su cui si basano le contrapposte tesi.
Un primo orientamento, che riconosce
una responsabilità in capo al proprie-
tario del fondo contaminato, si basa
sull’argomentazione che, su tale sito,
graverebbero degli oneri reali proprio
in conseguenza dell’inquinamento.
Nell’esaminare questa tesi, i Giudici
di Palazzo Spada richiamano, nell’or-

28 /
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35