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AMBIENTE

Nel dibattito sulla responsabilità del
      proprietario del sito inquinato, in-
colpevole del danno ambientale, argo-
mento da tempo dibattuto nella dottrina
e nella giurisprudenza amministrativa
italiana, si inserisce una importante pro-
nuncia della Corte di Giustizia europea
del 4 marzo 2015 (causa C-534/13). La
decisione dei giudici di Lussemburgo
risponde a un quesito pregiudiziale sol-
levato dal Consiglio di Stato, che chie-
deva di valutare la conformità della nor-
mativa nazionale, la quale non prevede
obblighi di prevenzione e riparazione
per i proprietari di un’aerea inquinata
che non abbiano contribuito a tale in-
quinamento.
Ci si riferisce alla normativa del Codice
dell’Ambiente, in particolare alle mi-
sure previste dagli artt. 240, 244, 245
e 253 del D.lgs. n. 152, 2006. Si rileva
come le disposizioni citate non preve-
dano espressamente una responsabilità
per il proprietario del sito inquinato;
anzi, come stabilito dall’art. 244, spet-
ta alla pubblica amministrazione l’in-
dividuazione e l’accertamento della
contaminazione e la successiva diffida
nei confronti del responsabile dell’in-
quinamento. Nella stessa disposizione è
stabilito inoltre che, qualora il responsa-
bile o altri soggetti interessati non ven-
gano individuati, spetta alle pubbliche
amministrazioni porre in essere i neces-
sari interventi.
Per quanto riguarda la messa in sicurez-
za del sito, nonché le procedure di ripri-
stino, il Codice dell’Ambiente prevede
una mera facoltà in capo al proprieta-
rio, ove stabilisce, all’art. 245, che: “Le
procedure per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino am-
bientale disciplinate dal presente titolo
possono essere comunque attivate su
iniziativa degli interessati non respon-
sabili”. Il proprietario, tuttavia, ha il
dovere di dare comunicazione dell’in-
tervenuto inquinamento, o del concreto
pericolo dello stesso, alle autorità am-
ministrative competenti e di attuare le
misure di prevenzione.
A ulteriore dimostrazione che, in capo
al proprietario, residui una mera facol-
tà, si riporta il comma secondo dell’art.
245, che stabilisce: “È comunque ri-
conosciuta al proprietario o ad altro

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