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DIRITTO DELL’ENERGIA & DELL’AMBIENTE
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Nei casi di opere abusive CONSIGLIO DI STATO, SEZ. 4^ esercita una amplissima
realizzate all’interno di parchi - 28 FEBBRAIO 2018, N. 1240 discrezionalità che non si
o aree protette, sussiste la AREVIA, VAS E AIA - Valutazione esaurisce in un mero giudizio
competenza dell’ente parco di impatto ambientale - Profili di tecnico, in quanto tale suscettibile
ad adottare provvedimenti di discrezionalità amministrativa di verificazione tout court
demolizione e ripristino dello - Valutazione di legittimità sulla base di oggettivi criteri di
stato dei luoghi, dovendosi giudiziale - Limiti. misurazione, ma presenta al
considerare il potere di ordinanza La valutazione di impatto contempo profili particolarmente
esercitato dal predetto Ente ambientale non concerne una intensi di discrezionalità
fondato sulle specifiche finalità mera e generica verifica di amministrativa e istituzionale
di tutela ambientale, poste a natura tecnica circa l’astratta in relazione all’apprezzamento
fondamento della sua stessa compatibilità ambientale degli interessi pubblici e privati
istituzione, tramite l’esercizio dell’opera, ma deve implicare coinvolti; la natura schiettamente
di un potere incardinato in virtù la complessiva e approfondita discrezionale della decisione
della legislazione in materia analisi comparativa di tutti gli finale risente dunque dei suoi
urbanistico-ambientale e elementi incidenti sull’ambiente presupposti sia sul versante
finalizzato a proteggere le del progetto unitariamente tecnico che amministrativo.
aree sottoposte a vincolo da considerato, al fine di valutare In ragione di tali particolari
attività edilizia non conforme in concreto - alla luce delle profili che caratterizzano il
alla normativa. Proprio la alternative possibili e dei riflessi giudizio di valutazione di impatto
legge n. 394/1991 (legge sulle della stessa c.d. “opzione zero” - ambientale, la relativa valutazione
aree naturali protette) all’art. il sacrificio imposto all’ambiente di legittimità giudiziale deve
13 prescrive infatti, ai fini del rispetto all’utilità socioeconomica essere limitata ad evidenziare
rilascio di autorizzazioni o di perseguita. la sussistenza di vizi rilevabili
concessioni relative ad interventi, È stato chiarito che nel rendere il ictu oculi, a causa della loro
impianti ed opere all’interno giudizio di valutazione di impatto abnormità, irragionevolezza,
del parco, sia la presentazione ambientale, l’amministrazione contraddittorietà e superficialità.
di una richiesta di rilascio
preventivo di nulla osta all’Ente
parco, sia (art. 29) la titolarità
di un potere sanzionatorio
finalizzato alla rimessione in
pristino dello stato dei luoghi in
caso di interventi edilizi difformi
dal nulla osta o dalle previsioni
di tutela dell’ente parco. Tale
potere sanzionatorio ha trovato
ulteriore conferma nella l.r.
Lazio n. 29/1997, che all’art. 28
statuisce che “3. Qualora nelle
aree naturali protette venga
esercitata un’attività in difformità
del piano, del regolamento o del
nulla osta, il direttore dell’ente di
gestione dispone la sospensione
dell’attività medesima ed ordina
la riduzione in pristino o la
ricostituzione di specie vegetali
o animali ai sensi dell’articolo 29
della l. 394/1991”.
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