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AMBIENTE

In questi giorni è all’esame del Parla-        commissione di una serie di reati am-       sponsabilità che concordi con i principi
  mento un disegno di legge riguardante        bientali. Tralasciando gli sforzi della     cardine che regolano il diritto penale, è
l’introduzione nel codice penale di due        dottrina giuridica penalistica volti alla   opportuno invece analizzare le modalità
nuove figure di reato: l’art. 452-bis,         ricerca di una qualificazione di detta re-  effettive in cui opera la responsabilità
che introduce la fattispecie delittuosa
dell’inquinamento ambientale, e l’art.
452-ter, che introduce quella del disa-
stro ambientale. Ripercorrendo le tappe
fondamentali del percorso che ha intro-
dotto, anche nel nostro ordinamento, la
responsabilità degli enti per i reati c.d.
di criminalità d’impresa, giova ram-
mentare, anzitutto, che il fondamento
del D.lgs 231/2001 era quello di porre
rimedio alla crescita esponenziale di
fenomeni illegali quali: aumento dei
white-collar crimes; sviluppo della cri-
minalità di profitto; aumento di forme
di illiceità verso beni collettivi; crisi del
diritto penale individuale. Il legislato-
re voleva, sostanzialmente, creare un
sistema che, nel permettere la punibi-
lità della persona giuridica, evitasse la
violazione dell’art. 27 Cost., il quale
prevede, com’è noto, che “la responsa-
bilità penale è personale”, espressione
del principio societas delinquere non
potest. Nel nostro ordinamento, infatti,
è soltanto l’individuo umano, in quanto
persona fisica, a poter essere responsa-
bile penalmente.
I reati ambientali, non previsti nell’o-
riginaria formulazione del decreto,
sono stati aggiunti in un secondo mo-
mento agli altri reati presupposto (c.d.
reati di criminalità d’impresa quali, ad
esempio, reati tributari o societari). In
effetti, sebbene fosse noto da tempo che
la maggioranza dei fenomeni d’inquina-
mento sono provocati proprio da attivi-
tà imprenditoriali, esercitate da enti con
personalità giuridica, soltanto sotto la
spinta dell’Unione Europea (che, con la
direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell’ambiente, esprimeva la necessità di
sanzionare le persone giuridiche per la
commissione di reati ambientali) il legi-
slatore italiano, a distanza di dieci anni,
ha allargato la responsabilità ammini-
strativa degli enti anche alla violazio-
ne di norme sulla tutela dell’ambiente.
In attuazione della direttiva europea, il
D.Lgs n.121/2011 ha inserito nel D.lgs.
231/2001 l’articolo 25-undecies, il qua-
le prevede delle sanzioni pecuniarie
a carico degli enti giuridici in caso di

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