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Con la recentissima sentenza n. 7021
     dell’11 aprile 2016, le sezioni unite
della Corte di cassazione hanno traccia-
to i limiti, finora poco chiari e fumosi,
della proprietà c.d. collettiva delle Re-
gole cadorine. La sentenza appena cita-
ta appare di indubbio interesse, proprio
perché si pronuncia su aspetti di questa
particolare forma di proprietà sui qua-
li non sembrava esserci ancora stata
un’interpretazione risolutiva, quanto
meno da parte del soggetto che davve-
ro detiene, nell’ordinamento, il potere
nomofilattico. Su tale particolare forma
di proprietà, prima considerata pubblica
e poi, invece, espressamente concepita
e qualificata come proprietà privata, la
dottrina, e in parte anche la giurispru-
denza, avevano ripetutamente dibattu-
to, sostenendo tesi spesso contrapposte
sulla portata e sui limiti che tipicamente
dovessero esservi ricollegati.
Come noto, i beni regolieri sono beni,
per così dire, particolari, sottoposti a
una disciplina in parte differente rispet-
to ai normali beni passibili di essere
oggetto di proprietà privata nel nostro
ordinamento. Principalmente, la funzio-
ne sociale loro attribuita è esplicitata nel
loro assoggettamento a una destinazio-
ne agro-silvo-pastorale di cui è espres-
samente vietato il mutamento. Secondo
la normativa vigente, i beni regolieri
sono infatti indivisibili, inusucapibili e
inalienabili (art. 3 della l. 97/1994).
Tanto detto, l’interpretazione della loro
disciplina era giunta alle più disparate
conclusioni, non ultima quella secondo
cui il sancito vincolo di inalienabilità ne
determinava, di fatto, la sottrazione alla
possibilità di espropriazione per pub-
blica utilità. Sebbene tale conclusione
sembrasse vacillare di fronte a diverse
altre norme che comunque ne permet-
tevano un utilizzo differente rispetto a
quello agro-silvo-pastorale (oltre che
davanti al principio di espropriabilità
addirittura della proprietà pubblica),
non erano comunque mancati interventi
che sostenevano la forza costituzionale
di una tale interpretazione, ancorata, ov-
viamente, al disposto dell’ultimo com-
ma dell’art. 44, volto alla protezione e
alla promozione delle zone montane.
Ebbene, la questione sembrerebbe es-
sere stata, oggi, risolta dalle sezioni

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