Page 48 - ambiente_111
P. 48

efficientare le procedure, contribuendo, tra le altre cose, al     concerto, nulla osta o atto di assenso in materia ambientale
    rilancio della crescita sostenibile, attraverso la correzione    richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’e-
    delle criticità procedurali riscontrate da amministrazioni e     sercizio del progetto. Parallelamente al PUA per le proce-
    imprese vigente la precedente normativa.                         dure statali viene, poi, introdotto, all’art. 27-bis, in caso di
    La nuova VIA, in particolare, si caratterizza per procedure      procedimenti di VIA di competenza regionale, il cosiddetto
    più semplici, tempi certi e regole uniformi su tutto il terri-   Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Anche in
    torio nazionale, innalzando allo stesso tempo il grado di tu-    questo caso, il procedimento unico è comprensivo di tutte
    tela ambientale. Il D.Lsg. n. 104/2017, anzitutto, prevede       le autorizzazioni, pareri e nulla osta in materia ambientale
    una nuova definizione di “impatti ambientali”, formulata          necessari per la realizzazione del progetto. Altra novità del-
    in aderenza con le prescrizioni della direttiva UE, e cioè       la riforma è, inoltre, la riorganizzazione (finalizzata al mi-
    comprendente tutti gli effetti significativi, diretti e indiret-   glioramento delle prestazioni e della funzionalità effettiva
    ti, di un piano, di un programma o di un progetto su: po-        dell’organo) delle modalità di funzionamento della Com-
    polazione, salute umana, biodiversità, nonché patrimonio         missione VIA, che opera presso il Ministero dell’Ambiente.
    culturale e paesaggio.                                           Proprio allo scopo sia di accelerare le istruttorie di compe-
    Vi è, poi, una rivisitazione complessiva dei termini per         tenza statale, garantendo tempi certi, sia di assicurare il
    la conclusione delle procedure di Valutazione di Impatto         necessario supporto tecnico e giuridico alla Commissione,
    Ambientale che, qualificati ora come “perentori”, vengo-          è stata infatti prevista la costituzione di un Comitato Tecni-
    no maggiormente dettagliati. Tali termini, se non rispetta-      co Istruttorio posto alle dipendenze del Ministero. Al fine
    ti, comportano, ora, la possibilità di operare in regime di      di rendere più agile l’iter per la presentazione dei progetti,
    sostituzione amministrativa, con conseguenti profili di re-       il provvedimento determina, tra l’altro, anche la completa
    sponsabilità per il soggetto preposto che non li rispetta. È     digitalizzazione degli oneri informativi posti a carico dei
    stato, infatti, riscontrato che, sino a oggi, il rallentamento   proponenti, con la conseguente eliminazione dei preceden-
    dell’iter valutativo dei progetti è stato causato, principal-    ti obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa. Infine, per
    mente, dal mancato rispetto dei termini istruttori da parte      un maggiore coinvolgimento delle popolazioni interessate
    degli enti preposti alla emissione dei pareri, nonché dalla      dalla realizzazione di una struttura o di un impianto, viene
    frammentazione delle competenze normative, regolamen-            anche potenziato lo strumento del dibattito pubblico, così
    tari e amministrative tra Stato e Regioni. Per ovviare a tali    come previsto dal Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2017).
    criticità, il D.Lgs. n. 104/2017 ha introdotto, inoltre, regole
    omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territo-         freepik.com
    rio nazionale, rimodulando, così, le competenze normative
    delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti am-
    ministrativi tra Stato e Regioni (al fine di evitare duplica-
    zioni nelle valutazioni).
    Al fine, poi, di snellire la procedura, il provvedimento di-
    spone anzitutto l’eliminazione, nella verifica di assoggetta-
    bilità a VIA, dell’obbligo per il proponente di presentare gli
    elaborati progettuali: per la fase del cosiddetto “screening”
    sarà, infatti, sufficiente, come previsto dalla normativa eu-
    ropea, esclusivamente lo studio preliminare ambientale.
    Per quanto concerne, invece, la procedura di VIA vera e
    propria, sarà possibile presentare elaborati progettuali con
    un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a
    quello del progetto di fattibilità o, comunque, tale da con-
    sentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.
    In qualsiasi momento vi sarà la possibilità di aprire con
    l’autorità competente un confronto per definire il livello di
    dettaglio ed eventuali integrazioni.
    La novità senz’altro più rilevante apportata dalla riforma
    in esame è, tuttavia, la previsione, all’art. 27 del Codice
    dell’ambiente, di una procedura di VIA statale “alternati-
    va”: tale procedura, attivabile su richiesta del proponen-
    te, consente, infatti, di poter richiedere per i progetti di
    competenza statale un Provvedimento Unico Ambientale
    (PUA) comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere,

46
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53