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La controversia sottoposta all’atten-       to negativo sul paesaggio, e pertanto        saggistica, che ha da sempre destato
    zione del Consiglio di Stato ha ori-    ha avanzato proposta di interramento         numerose perplessità.
gine dal procedimento per la realizza-      dell’elettrodotto nelle fasce sottoposte a   Sul punto si precisa che, in tempi più
zione di un elettrodotto a 380 kW, della    tutela paesaggistica. Successivamente,       risalenti, gli studiosi della materia e
lunghezza di circa 39 chilometri. La        invece, l’Amministrazione, “considera-       la giurisprudenza sono stati propensi
materia rientra tra quei procedimenti       ta l’impossibilità di realizzare l’elettro-  a evidenziare il profilo discrezionale,
disciplinati dall’art. 1 sexies, “Sempli-   dotto sotterraneo”, ha accordato il suo      piuttosto che quello tecnico, delle valu-
ficazione dei procedimenti di autorizza-    assenso, mutando avviso.                     tazioni paesaggistiche. Con il D.lgs n.
zione per le reti nazionali di trasporto    Così facendo, il MiBAC, anziché oc-          42 del 2004, invece, l’autorizzazione
dell’energia e per gli impianti di energia  cuparsi di curare l’interesse paesag-        paesaggistica è stata associata alla c.d.
elettrica di potenza superiore a 300 mW     gistico, ha compiuto una attività di         discrezionalità tecnica, delineando così
termici” del D.l. 29 agosto 2003, n. 239,   bilanciamento tra l’interesse affida-        un nuovo orientamento, che oggi può
“Disposizioni urgenti per la sicurezza e    to alla sua cura e gli interessi di altra    qualificarsi come prevalente (Cons. Sta-
sviluppo del sistema elettrico nazionale    natura e spettanza. A fronte di ciò, gli     to, sez. IV, 3 aprile 2014, n. 1590; Cons.
e per il recupero di potenza energetica     atti del procedimento autorizzatorio,        Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4823).
elettrica”, convertito con modificazioni    ossia la preventiva positiva pronuncia       Il Consiglio di Stato, con la sentenza qui
dalla l. 27 ottobre 2003, n. 290.           di compatibilità ambientale dell’ope-        commentata, appare in linea con tale
Secondo la suddetta disposizione, l’au-     ra e l’autorizzazione alla costruzione       ormai consolidato orientamento, riba-
torizzazione è rilasciata dal Ministero     della stessa, sono stati impugnati dai       dendo che “anche nel procedimento in
delle Attività produttive di concerto con   Comuni interessati dinanzi al Tribuna-       questione (…) il parere del MiBAC in
il Ministero dell’Ambiente e della tutela   le Amministrativo Regionale per il La-       ordine alla compatibilità paesaggistica
del Territorio e del Mare, previa intesa    zio, che ha respinto i ricorsi. Avverso      non può che essere un atto strettamen-
con le Regioni interessate. Come noto,      tali decisioni, gli stessi Comuni hanno      te espressivo di discrezionalità tecnica,
l’autorizzazione deve essere preceduta      proposto appello, che è stato deciso         dove l’intervento progettato va messo in
dalla Valutazione di Impatto Ambientale     con l’unica pronunzia del Consiglio di       relazione con i valori protetti ai fini del-
(VIA), considerata parte integrante del     Stato di cui trattasi (Sez. VI, 23 luglio    la valutazione tecnica della compatibi-
procedimento autorizzatorio. Nel caso       2015, n. 3652), a seguito della riunione     lità fra l’intervento medesimo e il tute-
di specie, il Ministero per i Beni e le     dei procedimenti. Il Collegio, dovendo       lato interesse pubblico paesaggistico”.
Attività Culturali (MiBAC) ha espresso      verificare la legittimità del parere reso    Secondo il Collegio, “diversamente
inizialmente parere contrario all’inter-    dal MiBAC (in quanto lo stesso è stato       dalla discrezionalità amministrativa, la
vento nelle aree interessate, ai sensi de-  adottato a seguito di un cambiamento         discrezionalità tecnica non può dar luo-
gli artt. 136 e 142 del d.lgs. 22 gennaio   di valutazione, da sfavorevole a posi-       go ad alcuna forma di comparazione”;
2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali      tivo), si è pertanto dovuto esprimere        “nell’esercizio della funzione di tutela
e del Paesaggio), rilevandone l’impat-      sulla natura dell’autorizzazione pae-        spettante al Ministero per i Beni e le At-

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