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SICUREZZA
zione a fibre di amianto è associata a ma- Copertura tetto in cemento amianto alle analisi, nonché alla pianificazione e
lattie dell’apparato respiratorio (asbestosi, alla programmazione delle attività di ri-
carcinoma polmonare) e delle membrane Coibentazioni tubazioni mozione e le linee e metodologie tecniche
sierose, principalmente la pleura (meso- orientamenti pratici per definire quali atti- per gli interventi di bonifica. La Legge n.
teliomi); esse possono insorgere anche vità possono essere considerate “ESEDI”, 257/1992 ha proibito, a partire dal 1994,
dopo molti anni dall’esposizione: da 10- indicando i tempi di esposizione e i limiti l’estrazione, l’importazione, la produzio-
15 per l’asbestosi, patologia cronica che di concentrazione. Il D.M. 06 settembre ne e la commercializzazione di materiali
per prima è stata correlata all’inalazione 1994, “Normative e metodologie tecni- contenenti amianto.
di amianto, sino a 20-40 per il carcinoma che di applicazione alla legge 27 marzo
polmonare e il mesotelioma, che è un tu- 1992, n. 257” riporta le norme relative
more raro, della membrana di rivestimen- agli strumenti necessari ai rilevamenti e
to del polmone (pleura) o dell’intestino
(peritoneo) e che è associato alla esposi-
zione a fibre di amianto anche per basse
dosi. Le esposizioni negli ambienti di vita,
in generale, sono di molto inferiori a quel-
le professionali di coloro che lavorano e
lavoravano a contatto con tali materiali;
purtuttavia non sono da sottovalutare,
perché l’effetto neoplastico non ha teori-
camente valori di soglia.
RICHIAMO NORMATIVO
A carattere normativo, omettendo tutte le
varie norme e leggi susseguitesi nel tem-
po anche a livello internazionale, a scala
nazionale richiamiamo il D.Lgs. 81/08,
“Norma in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
la Legge 27 marzo 1992, n. 257, “Nor-
me relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto” e il Decreto Ministeriale
06 settembre 1994, “Normative e meto-
dologie tecniche di applicazione dell’art.
6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della
legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla
cessazione dell’impiego dell’amianto”.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ri-
porta al “Capo III” gli aspetti riguardanti
la protezione dei rischi connessi all’espo-
sizione all’amianto; in particolare, al fine
di contestualizzare gli elementi di base
della norma relativamente agli aspetti trat-
tati, sono richiamabili gli articoli n. 246,
“Campo di applicazione”, n. 249, “Valu-
tazione del rischio”, n. 251, “Misure di
prevenzione e protezione”, n. 253, “Con-
trollo dell’esposizione” e n. 254, “Valore
limite”. Si richiama anche la Circolare del
25 gennaio 2011 del Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali, “Esposizioni
sporadiche e di debole intensità (ESE-
DI) all’amianto”, nell’ambito delle atti-
vità previste dall’art. 249, commi 2 e 4,
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. In
tale Circolare ministeriale si riportano gli
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