Page 87 - ambiente_111
P. 87

sicurezza

Bonifiche                                  Negli ultimi anni, in relazione alla crescita a livello mon-
delle aree                                        diale sia delle attività industriali che degli insediamenti
contaminate:                                      urbani, le aree oggetto di inquinamenti vari e diffusi
aspetti e                                  sono cresciute in maniera esponenziale; tutto ciò può es-
tecniche                                   sere anche correlato all’assenza, per un lungo periodo, di
                                           normative e decreti finalizzati a conciliare lo sviluppo del
L’attività di bonifica delle matrici       progresso con il rispetto e la tutela dell’ambiente, alla scar-
ambientali, quale il suolo, le acque       sa conoscenza degli impatti derivanti dai rifiuti prodotti nei
superficiali, le falde sotterranee e       vari processi lavorativi e, non per ultimo, a una scarsa cogni-
l’aria, risulta un processo fondamentale   zione delle possibili conseguenze future delle nostre azioni.
per la salvaguardia dell’ambiente e        La contaminazione di un sito a danno di una o più matrici
della nostra salute, permettendo in        ambientali può derivare da svariate attività di origine antro-
molti casi anche il recupero e riutilizzo  pica, di processo, di comportamento o anche derivanti da
di aree dismesse o non più in utilizzo.    cause accidentali; possiamo ritrovare cause di inquinamento
Vediamone gli aspetti più importanti       in relazione a: scarichi abusivi e incontrollati di rifiuti di ogni
e le tecniche disponibili                  genere, dai solidi urbani (RSU) a quelli industriali (RI); di-
                                           scariche abbandonate e/o incontrollate; depositi abusivi di
                                           sostanze inquinanti; attività industriali che non rispettano
                                           i limiti di emissioni, di scarico etc.; aree contaminate a se-
                                           guito di spargimenti senza controllo di sostanze diserbanti,
                                           disinfestanti, perdite da linee, serbatoi, etc.
                                           Negli ultimi anni l’argomento della sostenibilità e proble-
                                           matica ambientale ha assunto una maggiore rilevanza e in
                                           ogni ambito, dall’europeo al nazionale sino a scala regionale,
                                           numerosi sono gli interventi del legislatore che definiscono
                                           nuovi obiettivi e strategie per il riassetto ambientale, ele-
                                           vando in linea generale gli standard di qualità e di sicurez-
                                           za, puntando molto sulla prevenzione e consentendo anche
                                           azioni di bonifica finalizzate a riqualificazioni di aree impat-
                                           tate a salvaguardia di aree verdi e incontaminate.

                                           RICHIAMO NORMATIVO

                                           Tra i principali punti di riferimento che disciplinano le attivi-
                                           tà di bonifica in Italia, oltre a leggi e decreti a carattere euro-
                                           peo, regionale e varie linee guida (ARPA, ISS, ISPRA, etc.),
                                           ritroviamo il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia
                                           ambientale”, definito anche come Testo Unico ambientale,
                                           il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni cor-
                                           rettive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                           152”, il DPR n. 120 del 13 giugno 2017 “Recante la discipli-
                                           na semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo” e
                                           il D.M. dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
                                           11 gennaio 2013, “Approvazione dell’elenco dei siti che non sod-
                                           disfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 252 del decreto
                                           legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che non sono più ricompresi tra i
                                           siti di bonifica di interesse nazionale”. Il D.Lgs. 152/06 definisce
                                           un sito quale “potenzialmente contaminato”, “contaminato” o
                                           “non contaminato”; quando uno o più valori di concentrazio-
                                           ne delle sostanze inquinanti rilevate nelle matrici ambientali
                                           del sito risultino superiori alle CSC, previste per la relativa
                                           destinazione d’uso, in attesa di espletare le operazioni di
                                           caratterizzazione e di Analisi di rischio che ne permettano
                                           di determinare le CSR, il sito è definito quale “potenzialmen-
                                           te contaminato”. Un sito è definito “contaminato” quando i

                                                                                                              85
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92