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Lo scorso 30 giugno è entrato in
vigore il DM 23 giugno 2016, il
“nuovo” decreto incentivante per le
fonti rinnovabili diverse dal fotovol-
taico. Il decreto, anzitutto, prevede
diverse modalità di accesso agli in-
centivi in ragione della potenza degli
impianti, e, ai fini della determinazio-
ne della potenza, l’articolo 5, comma
2, del DM 23.6.2016 specifica che:
a) la potenza di un impianto è costi-
tuita dalla somma delle potenze degli
impianti, alimentati dalla stessa fonte,
a monte di un unico punto di connes-
sione alla rete elettrica;
b) più impianti alimentati dalla stessa
fonte, nella disponibilità del medesi-
mo produttore o riconducibili, a livel-
lo societario, a un unico produttore, e
localizzati nella medesima particel-
la catastale o su particelle catastali
contigue si intendono come unico
impianto, di potenza cumulativa pari
alla somma dei singoli impianti.
A sua volta, l’articolo 29 del decreto,
“Frazionamento della potenza degli
impianti”, prevede, al primo comma,
che nell’applicare le disposizioni di
cui al richiamato articolo 5, comma 2,
il GSE verifichi anche “la sussisten-
za di elementi indicativi di un artato
frazionamento della potenza degli im-
pianti, che costituisce violazione del
criterio dell’equa remunerazione de-
gli investimenti secondo cui gli incen-
tivi decrescono con l’aumentare delle
dimensioni degli impianti”, indicando
espressamente tra di essi “l’unici-
tà del nodo di raccolta dell’energia
prodotta da impianti riconducibili
a un medesimo soggetto, identifican-
do tale nodo con la stazione di rac-
colta MT/AT per connessioni in alta
tensione ovvero con la stessa cabina
o linea MT nel caso di connessioni in
media tensione”. Inoltre, il secondo
comma dell’articolo 29 aggiunge che
“Il GSE applica i principi generali
di cui al comma 1 anche nell’ambito
dello svolgimento delle attività di ve-
rifica e controllo svolte, ai sensi del
decreto ministeriale 31 gennaio 2014,
su tutti gli impianti alimentati a fonti
rinnovabili che beneficiano di incen-
tivi tariffari”. La previsione va letta
congiuntamente alle premesse del de-
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