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Le recenti polemiche scaturite dalla coltori, tutti proprietari di fondi agricoli stessa Autorità Europea per la Sicurezza
controversa decisione di abbattere situati in provincia di Brindisi, su cui Alimentare (EFSA), interpellata dalla
gli olivi in Puglia, a causa del diffon- erano presenti alcune piante di ulivo Commissione europea sulle misure da
dersi del batterio Xylella, hanno trova- riscontrate infette dal batterio “Xylella adottare per fronteggiare il fenomeno,
to soluzione definitiva con la sentenza fastidiosa” di abbattere tali piante, non- nella Relazione del gennaio 2015 aveva
del 9 giugno 2016 (C-78/16 e C-79/16) ché tutte le piante ospiti in un raggio evidenziato che la letteratura scientifica
della Corte di Giustizia Europea, inter- di 100 metri intorno alle piante infette, più aggiornata non era in grado di indi-
venuta a seguito dell’ordinanza di ri- indipendentemente dal loro stato di sa- viduare un rimedio certo o quantomeno
messione del T.A.R. Lazio, n. 780 del lute. Prevedendo, inoltre, che, in caso di probabile per l’eradicazione del batterio
2016. La Corte di Giustizia ha, infatti, rifiuto di ottemperanza, i costi connessi della Xylella fastidiosa, una volta inse-
stabilito che quando sussistono incer- all’eradicazione di tale batterio a opera diatosi in un determinato territorio. La
tezze riguardo l’esistenza o la portata di dell’autorità competente sarebbero stati questione veniva, quindi, rimessa dal
rischi per la salute delle persone, sulla posti a carico dei predetti. T.A.R. Lazio, sez. I, alla Corte di giusti-
base del principio di precauzione, pos- Con ricorso depositato presso il T.A.R. zia dell’Unione Europea (ordinanza del
sono essere adottate misure di protezio- Lazio, gli stessi chiedevano, pertanto, 22 gennaio 2016, n. 780), con richiesta
ne senza dover attendere che siano pie- l’annullamento dei predetti atti, lamen- di trattazione d’urgenza ai sensi dell’art.
namente dimostrate l’effettiva esistenza tando in particolare il contrasto della 105 del Regolamento di procedura.
e la gravità di tali rischi. Va, dunque, ri- decisione della Commissione con i Alla Corte è stato, in particolare, richie-
conosciuto alla Commissione un ampio principi comunitari di proporzionalità, sto di valutare se i principi di adegua-
potere discrezionale nell’adottare misu- di precauzione e di motivazione degli tezza, proporzionalità, ragionevolezza
re di gestione dei rischi, poiché queste atti giuridici, sul presupposto che la e giusto procedimento ostino all’appli-
implicano scelte politiche, nonché va- previsione di eradicazione di tutte le cazione della decisione di esecuzione
lutazioni complesse. Pertanto, solo il piante presenti nel raggio di 100 metri nella parte in cui impone di rimuovere
carattere manifestamente inappropriato da quelle infette, indipendentemente immediatamente, entro un raggio di
di una misura può, in tale settore, infi- dal loro stato di salute, e di trattamento 100 metri attorno alle piante che sono
ciare la legittimità della misura stessa. fitosanitario con pesticidi chimici difet- state esaminate e sono risultate infette
Ciò non toglie che, nel rispetto del prin- tasse di una qualsivoglia motivazione in dall’organismo specificato, le piante
cipio di proporzionalità, gli atti delle ordine all’avvenuta valutazione, da par- ospiti, indipendentemente dal loro stato
Istituzioni dell’Unione non debbano te della Commissione, della necessaria di salute, senza che vi sia al riguardo un
superare i limiti di ciò che è appropriato proporzione tra gli interventi imposti adeguato supporto scientifico che atte-
e necessario per il conseguimento degli e l’impatto ambientale, paesaggistico, sti con certezza il rapporto causale tra
obiettivi legittimi perseguiti dalla nor- economico-sociale e culturale che tali la presenza dell’organismo e il dissec-
mativa di cui trattasi. Ne consegue che, interventi avrebbero comportato nel ter- camento delle piante ritenute infette e
qualora sia possibile una scelta tra più ritorio. senza prevedere alcuna forma di inden-
misure appropriate, si deve ricorrere a Le Decisioni finora prese sarebbero sta- nizzo a favore dei proprietari incolpe-
quella meno gravosa, e che gli inconve- te, infatti, adottate in assenza di una pre- voli della diffusione dell’organismo in
nienti causati non devono essere ecces- via effettuazione della Valutazione Am- questione.
sivi rispetto agli scopi perseguiti. bientale Strategica, quale prevista dal Con Sentenza del 9 giugno 2016,
La questione trae origine dal grave fe- combinato disposto della normativa co- C-78/16 e C-79/16, la Corte di Giusti-
nomeno denominato CoDIRO (Com- munitaria richiamata, e tanto nonostan- zia dell’Unione Europea ha ritenuto
plesso del disseccamento rapido dell’O- te le misure imposte dalla Commissione conforme ai principi di precauzione e
livo), diffusosi, a partire dal 2013, nella nel territorio, nel quale insistevano, tra di proporzionalità, nonché alla diret-
Puglia meridionale, e che ha gravemen- gli altri, i fondi dei ricorrenti, avesse- tiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8
te inciso sul paesaggio agrario “ulive- ro indubbiamente un notevole impatto maggio 2000 (concernente le misure di
tato” salentino. Tale fenomeno, la cui sull’ambiente e sul paesaggio. Manche- protezione contro l’introduzione nella
causa secondo alcuni studi scientifici rebbe, inoltre, una congrua motivazio- Comunità di organismi nocivi ai vege-
sarebbe da ricondurre, anche se in ter- ne in quanto allo stato non risulterebbe tali o ai prodotti vegetali e contro la loro
mini solo probabilistici, al batterio “Xy- dimostrata e motivata la proporzione diffusione nella Comunità), la decisione
lella”, ha imposto l’adozione da parte delle misure fitosanitarie adottate ri- della Commissione n. 789 del 18 mag-
della Commissione Europea di strategie spetto agli obiettivi dichiarati, né era in gio 2015, con la quale è stato ordinato,
di contrasto volte a evitare la diffusione alcun modo dimostrata l’effettiva utilità in Puglia, l’abbattimento degli ulivi siti
del predetto batterio patogeno. Nel no- degli interventi imposti, tenuto altresì nell’arco di 100 metri di distanza dalle
stro paese, in particolare, al fine di dare conto della perdurante incertezza, sul piante infette dal batterio Xylella, ancor-
attuazione alle Decisioni della Commis- piano scientifico, dell’esatto rapporto ché non presentino sintomi di infezione
sione, il Servizio Agricoltura della Re- tra la Xylella fastidiosa e il fenomeno da tale batterio. Secondi i Giudici della
gione Puglia ha ingiunto ad alcuni agri- del disseccamento rapido dell’ulivo. La Corte di Giustizia, infatti, la decisione,
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