Page 77 - ambiente_105
P. 77

Le recenti polemiche scaturite dalla          coltori, tutti proprietari di fondi agricoli  stessa Autorità Europea per la Sicurezza
    controversa decisione di abbattere        situati in provincia di Brindisi, su cui      Alimentare (EFSA), interpellata dalla
gli olivi in Puglia, a causa del diffon-      erano presenti alcune piante di ulivo         Commissione europea sulle misure da
dersi del batterio Xylella, hanno trova-      riscontrate infette dal batterio “Xylella     adottare per fronteggiare il fenomeno,
to soluzione definitiva con la sentenza       fastidiosa” di abbattere tali piante, non-    nella Relazione del gennaio 2015 aveva
del 9 giugno 2016 (C-78/16 e C-79/16)         ché tutte le piante ospiti in un raggio       evidenziato che la letteratura scientifica
della Corte di Giustizia Europea, inter-      di 100 metri intorno alle piante infette,     più aggiornata non era in grado di indi-
venuta a seguito dell’ordinanza di ri-        indipendentemente dal loro stato di sa-       viduare un rimedio certo o quantomeno
messione del T.A.R. Lazio, n. 780 del         lute. Prevedendo, inoltre, che, in caso di    probabile per l’eradicazione del batterio
2016. La Corte di Giustizia ha, infatti,      rifiuto di ottemperanza, i costi connessi     della Xylella fastidiosa, una volta inse-
stabilito che quando sussistono incer-        all’eradicazione di tale batterio a opera     diatosi in un determinato territorio. La
tezze riguardo l’esistenza o la portata di    dell’autorità competente sarebbero stati      questione veniva, quindi, rimessa dal
rischi per la salute delle persone, sulla     posti a carico dei predetti.                  T.A.R. Lazio, sez. I, alla Corte di giusti-
base del principio di precauzione, pos-       Con ricorso depositato presso il T.A.R.       zia dell’Unione Europea (ordinanza del
sono essere adottate misure di protezio-      Lazio, gli stessi chiedevano, pertanto,       22 gennaio 2016, n. 780), con richiesta
ne senza dover attendere che siano pie-       l’annullamento dei predetti atti, lamen-      di trattazione d’urgenza ai sensi dell’art.
namente dimostrate l’effettiva esistenza      tando in particolare il contrasto della       105 del Regolamento di procedura.
e la gravità di tali rischi. Va, dunque, ri-  decisione della Commissione con i             Alla Corte è stato, in particolare, richie-
conosciuto alla Commissione un ampio          principi comunitari di proporzionalità,       sto di valutare se i principi di adegua-
potere discrezionale nell’adottare misu-      di precauzione e di motivazione degli         tezza, proporzionalità, ragionevolezza
re di gestione dei rischi, poiché queste      atti giuridici, sul presupposto che la        e giusto procedimento ostino all’appli-
implicano scelte politiche, nonché va-        previsione di eradicazione di tutte le        cazione della decisione di esecuzione
lutazioni complesse. Pertanto, solo il        piante presenti nel raggio di 100 metri       nella parte in cui impone di rimuovere
carattere manifestamente inappropriato        da quelle infette, indipendentemente          immediatamente, entro un raggio di
di una misura può, in tale settore, infi-     dal loro stato di salute, e di trattamento    100 metri attorno alle piante che sono
ciare la legittimità della misura stessa.     fitosanitario con pesticidi chimici difet-    state esaminate e sono risultate infette
Ciò non toglie che, nel rispetto del prin-    tasse di una qualsivoglia motivazione in      dall’organismo specificato, le piante
cipio di proporzionalità, gli atti delle      ordine all’avvenuta valutazione, da par-      ospiti, indipendentemente dal loro stato
Istituzioni dell’Unione non debbano           te della Commissione, della necessaria        di salute, senza che vi sia al riguardo un
superare i limiti di ciò che è appropriato    proporzione tra gli interventi imposti        adeguato supporto scientifico che atte-
e necessario per il conseguimento degli       e l’impatto ambientale, paesaggistico,        sti con certezza il rapporto causale tra
obiettivi legittimi perseguiti dalla nor-     economico-sociale e culturale che tali        la presenza dell’organismo e il dissec-
mativa di cui trattasi. Ne consegue che,      interventi avrebbero comportato nel ter-      camento delle piante ritenute infette e
qualora sia possibile una scelta tra più      ritorio.                                      senza prevedere alcuna forma di inden-
misure appropriate, si deve ricorrere a       Le Decisioni finora prese sarebbero sta-      nizzo a favore dei proprietari incolpe-
quella meno gravosa, e che gli inconve-       te, infatti, adottate in assenza di una pre-  voli della diffusione dell’organismo in
nienti causati non devono essere ecces-       via effettuazione della Valutazione Am-       questione.
sivi rispetto agli scopi perseguiti.          bientale Strategica, quale prevista dal       Con Sentenza del 9 giugno 2016,
La questione trae origine dal grave fe-       combinato disposto della normativa co-        C-78/16 e C-79/16, la Corte di Giusti-
nomeno denominato CoDIRO (Com-                munitaria richiamata, e tanto nonostan-       zia dell’Unione Europea ha ritenuto
plesso del disseccamento rapido dell’O-       te le misure imposte dalla Commissione        conforme ai principi di precauzione e
livo), diffusosi, a partire dal 2013, nella   nel territorio, nel quale insistevano, tra    di proporzionalità, nonché alla diret-
Puglia meridionale, e che ha gravemen-        gli altri, i fondi dei ricorrenti, avesse-    tiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8
te inciso sul paesaggio agrario “ulive-       ro indubbiamente un notevole impatto          maggio 2000 (concernente le misure di
tato” salentino. Tale fenomeno, la cui        sull’ambiente e sul paesaggio. Manche-        protezione contro l’introduzione nella
causa secondo alcuni studi scientifici        rebbe, inoltre, una congrua motivazio-        Comunità di organismi nocivi ai vege-
sarebbe da ricondurre, anche se in ter-       ne in quanto allo stato non risulterebbe      tali o ai prodotti vegetali e contro la loro
mini solo probabilistici, al batterio “Xy-    dimostrata e motivata la proporzione          diffusione nella Comunità), la decisione
lella”, ha imposto l’adozione da parte        delle misure fitosanitarie adottate ri-       della Commissione n. 789 del 18 mag-
della Commissione Europea di strategie        spetto agli obiettivi dichiarati, né era in   gio 2015, con la quale è stato ordinato,
di contrasto volte a evitare la diffusione    alcun modo dimostrata l’effettiva utilità     in Puglia, l’abbattimento degli ulivi siti
del predetto batterio patogeno. Nel no-       degli interventi imposti, tenuto altresì      nell’arco di 100 metri di distanza dalle
stro paese, in particolare, al fine di dare   conto della perdurante incertezza, sul        piante infette dal batterio Xylella, ancor-
attuazione alle Decisioni della Commis-       piano scientifico, dell’esatto rapporto       ché non presentino sintomi di infezione
sione, il Servizio Agricoltura della Re-      tra la Xylella fastidiosa e il fenomeno       da tale batterio. Secondi i Giudici della
gione Puglia ha ingiunto ad alcuni agri-      del disseccamento rapido dell’ulivo. La       Corte di Giustizia, infatti, la decisione,

                                                                                            / 75
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82