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PREVENZIONE

fondata sul parere del 6 gennaio 2015        sione del batterio Xylella nell’insieme      nei limiti imposti dall’interesse gene-
dell’EFSA, non contrasta con il princi-      di detto territorio.                         rale». Ne deriva che, «nella misura in
pio di precauzione in quanto, se è pur       La Corte, peraltro, ha sottolineato che      cui il diritto a un indennizzo discende
vero che l’EFSA non ha dimostrato nel        tale valutazione di validità della misu-     direttamente dall’articolo 17 della Car-
suddetto parere l’esistenza di un sicuro     ra è stata effettuata sulla base dei dati    ta, il semplice fatto che né la direttiva
nesso di causalità tra il batterio Xylel-    scientifici a disposizione della Commis-     2000/29 né la decisione di esecuzione
la e il disseccamento rapido degli ulivi     sione all’epoca di adozione della deci-      2015/789 prevedano, di per sé stesse,
nella Regione Puglia, il citato parere ha    sione, sottolineando che «nel caso in        un regime di indennizzazione o che esse
nondimeno messo in evidenza una cor-         cui nuovi elementi modifichino la perce-     non impongano l’obbligo esplicito di
relazione significativa tra tale batterio e  zione di un rischio o mostrino che tale      prevedere un regime siffatto, non può
il manifestarsi di detta patologia. Inol-    rischio può essere circoscritto mediante     essere interpretato nel senso che tale di-
tre, nemmeno potrebbe tale disposizio-       misure meno gravose di quelle esistenti,     ritto sia escluso. Ne consegue che la de-
ne considerarsi contrastante con il prin-    spetterà alle istituzioni, e in particolare  cisione summenzionata non può essere
cipio di necessità e adeguatezza della       alla Commissione, che ha il potere d’i-      considerata invalida per tale ragione».
misura. La presenza del batterio Xylella     niziativa, provvedere all’adeguamento        Per una vicenda giudiziaria che si con-
è, difatti, difficile da scoprire in piante  della normativa ai nuovi dati. Così, nel     clude, sono molti i dubbi che restano,
esenti da sintomi o recentemente conta-      caso di specie, spetta alla Commissio-       sia sulle cause che hanno condotto alla
minate, dato che la malattia si propaga      ne, a norma dell’articolo 16, paragrafo      diffusione del batterio nella Regione,
da una pianta all’altra mediante insetti     3, della direttiva 2000/29, verificare in    sia sulla validità scientifica dei meto-
vettori ed esiste un periodo di latenza      maniera periodica, come si è già indi-       di utilizzati, soprattutto in una materia
tra l’inoculazione del batterio a opera      cato al punto 44 della presente senten-      come quella agricola (in cui l’obiettivo
dei vettori e la comparsa dei sintomi.       za, se le misure adottate al fine di trat-   primario dovrebbe essere quello di con-
Ciò rende essenziale, allorché vengono       tare il rischio fitosanitario in questione   trastare le malattie delle piante, non de-
eradicate piante riconosciute infette, di-   debbano essere modificate o abrogate».       gradando ulteriormente l’ambiente, ma
struggere altresì tutte le altre piante si-  Infine, in relazione alla mancata previ-     rispettando le necessità dei coltivatori,
tuate nelle loro vicinanze.                  sione di un indennizzo per i proprietari     tenendo conto delle loro esigenze e sen-
Anche il principio di proporzionalità ri-    degli ulivi soggetti ad abbattimento, la     za violentare ulteriormente territori già
marrebbe intatto. Le parti ricorrenti non    Corte ha, da un lato, precisato che non      in difficoltà dal punto di vista ecologi-
avrebbero, infatti, provato la possibili-    esiste, nel diritto dell’Unione, un prin-    co). Senza dubbio, la Corte di Giustizia,
tà di adottare misure alternative meno       cipio generale che imponga la conces-        avallando le decisioni dell’Autorità, ha
gravose, come la sfrondatura o la ca-        sione di un indennizzo in ogni caso in       confermato quell’ampia discrezionalità
pitozzatura degli ulivi e l’applicazione     cui sia imposta la distruzione di animali    di cui le Autorità dispongono nell’am-
di un trattamento a base di pesticidi, e     o piante, e dall’altro che, ciò nonostan-    bito della gestione dei rischi, discre-
inoltre – in base a quanto affermato nel     te, l’articolo 17 della Carta, relativo al   zionalità che finisce col permettere una
parere EFSA - «non esiste attualmente        diritto di proprietà, prevede che «nes-      valutazione degli interessi in gioco non
alcun trattamento che consenta di gua-       suna persona può essere privata della        sempre condivisibile, con tutto quanto
rire le piante malate in campo aperto e,     proprietà se non per causa di pubblico       ne consegue.
il più delle volte, quelle che sono con-     interesse, nei casi e nei modi previsti
taminate rimangono infettate per tutta       dalla legge e contro il pagamento in                                 Gianluca Limardi
la loro vita o collassano rapidamente».      tempo utile di una giusta indennità per                 Avvocato del Foro di Roma
Tanto è vero che le misure meno dra-         la perdita della stessa», e che «l’uso
stiche, precedentemente adottate dalla       dei beni può essere regolato dalla legge                          www.studiolimardi.it
Commissione, si erano, poi, rivelate                                                          e-mail: studiolimardi@gmail.com
inefficaci. Il legislatore dell’Unione ha
quindi agito correttamente, secondo la
Corte, bilanciando i diversi interessi in
gioco, vale a dire, da un lato, il diritto
di proprietà dei proprietari di ulivi nella
Regione Puglia, nonché le conseguen-
ze economiche, sociali e ambientali per
tale Regione derivanti dalla rimozione
delle piante in questione, e, dall’altro,
l’importanza della produzione vegeta-
le nell’Unione e l’interesse generale ad
assicurare una protezione efficace del
territorio dell’Unione contro la diffu-

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