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Elettricità Futura nasce il 27 aprile 2017 dall’integrazione           lazioni commesse. Tuttavia, il GSE, evidentemente non
               tra Assoelettrica e assoRinnovabili. È la principale               soddisfatto dalla pronuncia del Consiglio di Stato, e anche
                                                                                  in considerazione del fatto che molti operatori, forti del-
         associazione del mondo elettrico italiano, annovera centinaia            la pronuncia del Consiglio di Stato, avevano cominciato a
              di aziende, piccole e grandi, operanti nel settore e le             chiedere un riesame dei provvedimenti di decadenza, ha
                                                                                  recentemente promosso un ricorso in Corte di Cassazio-
          rappresenta in seno al sistema Confindustria e nei confronti            ne con cui ha denunciato il difetto di giurisdizione per
              degli stakeholder istituzionali nazionali ed europei.               violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice
                                                                                  amministrativo e l’eccesso di potere giurisdizionale. Sotto
        Elettricità Futura associa produttori di energia elettrica da fonti       un primo profilo, secondo il GSE l’indagine sulla rilevanza
      rinnovabili e da fonti convenzionali, distributori e fornitori di servizi,  della violazione non poteva spettare al Giudice, poiché la
                                                                                  presentazione di dichiarazioni false è di per sé rilevante, ai
          al fine di contribuire a creare le basi per un mercato elettrico        sensi della disciplina regolamentare sull’attività di control-
       efficiente e per rispondere alle sfide del futuro. Decarbonizzazione       lo del GSE (DM 31 genna io 2014) che costituisce un limi-
        e efficienza richiedono, infatti, lo sviluppo delle fonti rinnovabili,    te all’attività interpretativa del Giudice. Sotto un secondo
                                                                                  profilo, il Giudice, nel valutare la perizia tecnica di parte
         il pieno utilizzo degli impianti di generazione ad alta efficienza,      (prodotta per la prima volta in giudizio) e considerarla sin-
            la fornitura di servizi adeguati, lo sviluppo del sistema di          tomo della non rilevanza della violazione, si sarebbe sosti-
          distribuzione e l’elettrificazione degli usi finali dell’energia.       tuito al GSE nella valutazione tecnica (a questo riservata)
                                                                                  dei requisiti per l’accesso agli incentivi.
          Composta da più di 700 operatori che impiegano oltre 40.000             Il ricorso del GSE è stato recentemente dichiarato inam-
           addetti e detengono più di 76.000 MW di potenza elettrica              missibile (C. Cass, SS.UU, n. 9967/2017). La Cassazione,
           installata tra convenzionale e rinnovabile e circa 1.150.000           infatti, ha ricordato che l’eccesso di potere giurisdizionale
           km di linee. Oltre il 70% dell’elettricità consumata in Italia         si verifica solo allorchè il Giudice applichi non già la norma
                                                                                  esistente, ma una norma di propria creazione, mentre non
             è assicurata da aziende associate a Elettricità Futura.              si configura quando il Giudice si limiti all’attività inter-
          Elettricità Futura rappresenta, insieme a Utilitalia, il settore        pretativa della norma esistente; ed è quanto aveva fatto il
       elettrico italiano in Eurelectric, l’associazione europea del settore,     Consiglio di Stato, che ha ricavato dalle norme incentivanti
           e aderisce a WindEurope, SolarPower Europe e a Res4Med.                (interpretandole) il principio secondo cui la decadenza del
                                                                                  diritto alla percezione degli incentivi non può legittima-
    tivo, così come la decadenza da esso e la restituzione delle                  mente conseguire all’accertamento di una violazione non
    somme eventualmente già erogate, non avrebbe avuto na-                        rilevante per l’accesso agli incentivi medesimi. Inoltre, la
    tura sanzione, ma ripristinatoria dei rapporti. Il Consiglio                  Corte ha precisato che l’eccesso di potere giurisdizionale,
    di Stato, invece (chiamato a decidere sull’impugnazione                       sotto il profilo dello sconfinamento nell’ambito del meri-
    della sentenza n. 11706/2015, sopra richiamata), condivise                    to amministrativo, si ha quando l’indagine del Giudice sia
    le ragioni del produttore, ha riformato la sentenza di primo                  preordinata a una diretta e concreta valutazione dell’oppor-
    grado e annullato il provvedimento di decadenza.                              tunità e convenienza del provvedimento amministrativo,
    Il Giudice di appello, infatti, ha evidenziato che le nor-                    ovvero nei casi in cui la decisione esprime una volontà che
    me incentivanti, ai fini dell’adozione dei provvedimenti                      si sostituisce a quella propria della (e riservata alla) am-
    di decadenza degli incentivi, richiedono che la violazione                    ministrazione e, al contrario, ha accertato che il Consiglio
    accertata sia “rilevante” ai fini del riconoscimento degli                    di Stato ha esercitato correttamente il proprio sindacato di
    incentivi; pertanto, le dichiarazioni false (o le certificazio-               legittimità, verificando la conformità del provvedimento di
    ni contraffatte) avrebbero potuto legittimare la decadenza                    decadenza alla disciplina normativa di riferimento.
    dagli incentivi (e il conseguente recupero delle somme già
    erogate) solo se rese ai fini dell’ottenimento degli incentivi
    e non, invece, quando la non veridicità delle dichiarazioni
    – rese ai soli fini dell’ottenimento del premio – sia dipesa
    da un errore formale (nemmeno commesso dal produttore
    di energia) e, comunque, la loro assenza non avrebbe in-
    ciso negativamente sull’esito del procedimento di ricono-
    scimento dell’incentivo base. Pertanto, poiché le violazioni
    riscontrate (produzione di certificazioni false relative alla
    provenienza europea dei pannelli) attenevano al riconosci-
    mento del premio aggiuntivo “made in Ue” e non dell’in-
    centivo base, esse non avrebbero legittimamente potuto
    giustificare il provvedimento di decadenza dalla tariffa base.
    Nel caso particolare, il produttore si era munito di una
    perizia tecnica che attestava la conformità dei moduli ai
    parametri tecnici previsti dalla disciplina incentivante per
    l’accesso agli incentivi e, quindi, la non rilevanza delle vio-

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