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Elettricità Futura nasce il 27 aprile 2017 dall’integrazione lazioni commesse. Tuttavia, il GSE, evidentemente non
tra Assoelettrica e assoRinnovabili. È la principale soddisfatto dalla pronuncia del Consiglio di Stato, e anche
in considerazione del fatto che molti operatori, forti del-
associazione del mondo elettrico italiano, annovera centinaia la pronuncia del Consiglio di Stato, avevano cominciato a
di aziende, piccole e grandi, operanti nel settore e le chiedere un riesame dei provvedimenti di decadenza, ha
recentemente promosso un ricorso in Corte di Cassazio-
rappresenta in seno al sistema Confindustria e nei confronti ne con cui ha denunciato il difetto di giurisdizione per
degli stakeholder istituzionali nazionali ed europei. violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice
amministrativo e l’eccesso di potere giurisdizionale. Sotto
Elettricità Futura associa produttori di energia elettrica da fonti un primo profilo, secondo il GSE l’indagine sulla rilevanza
rinnovabili e da fonti convenzionali, distributori e fornitori di servizi, della violazione non poteva spettare al Giudice, poiché la
presentazione di dichiarazioni false è di per sé rilevante, ai
al fine di contribuire a creare le basi per un mercato elettrico sensi della disciplina regolamentare sull’attività di control-
efficiente e per rispondere alle sfide del futuro. Decarbonizzazione lo del GSE (DM 31 genna io 2014) che costituisce un limi-
e efficienza richiedono, infatti, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, te all’attività interpretativa del Giudice. Sotto un secondo
profilo, il Giudice, nel valutare la perizia tecnica di parte
il pieno utilizzo degli impianti di generazione ad alta efficienza, (prodotta per la prima volta in giudizio) e considerarla sin-
la fornitura di servizi adeguati, lo sviluppo del sistema di tomo della non rilevanza della violazione, si sarebbe sosti-
distribuzione e l’elettrificazione degli usi finali dell’energia. tuito al GSE nella valutazione tecnica (a questo riservata)
dei requisiti per l’accesso agli incentivi.
Composta da più di 700 operatori che impiegano oltre 40.000 Il ricorso del GSE è stato recentemente dichiarato inam-
addetti e detengono più di 76.000 MW di potenza elettrica missibile (C. Cass, SS.UU, n. 9967/2017). La Cassazione,
installata tra convenzionale e rinnovabile e circa 1.150.000 infatti, ha ricordato che l’eccesso di potere giurisdizionale
km di linee. Oltre il 70% dell’elettricità consumata in Italia si verifica solo allorchè il Giudice applichi non già la norma
esistente, ma una norma di propria creazione, mentre non
è assicurata da aziende associate a Elettricità Futura. si configura quando il Giudice si limiti all’attività inter-
Elettricità Futura rappresenta, insieme a Utilitalia, il settore pretativa della norma esistente; ed è quanto aveva fatto il
elettrico italiano in Eurelectric, l’associazione europea del settore, Consiglio di Stato, che ha ricavato dalle norme incentivanti
e aderisce a WindEurope, SolarPower Europe e a Res4Med. (interpretandole) il principio secondo cui la decadenza del
diritto alla percezione degli incentivi non può legittima-
tivo, così come la decadenza da esso e la restituzione delle mente conseguire all’accertamento di una violazione non
somme eventualmente già erogate, non avrebbe avuto na- rilevante per l’accesso agli incentivi medesimi. Inoltre, la
tura sanzione, ma ripristinatoria dei rapporti. Il Consiglio Corte ha precisato che l’eccesso di potere giurisdizionale,
di Stato, invece (chiamato a decidere sull’impugnazione sotto il profilo dello sconfinamento nell’ambito del meri-
della sentenza n. 11706/2015, sopra richiamata), condivise to amministrativo, si ha quando l’indagine del Giudice sia
le ragioni del produttore, ha riformato la sentenza di primo preordinata a una diretta e concreta valutazione dell’oppor-
grado e annullato il provvedimento di decadenza. tunità e convenienza del provvedimento amministrativo,
Il Giudice di appello, infatti, ha evidenziato che le nor- ovvero nei casi in cui la decisione esprime una volontà che
me incentivanti, ai fini dell’adozione dei provvedimenti si sostituisce a quella propria della (e riservata alla) am-
di decadenza degli incentivi, richiedono che la violazione ministrazione e, al contrario, ha accertato che il Consiglio
accertata sia “rilevante” ai fini del riconoscimento degli di Stato ha esercitato correttamente il proprio sindacato di
incentivi; pertanto, le dichiarazioni false (o le certificazio- legittimità, verificando la conformità del provvedimento di
ni contraffatte) avrebbero potuto legittimare la decadenza decadenza alla disciplina normativa di riferimento.
dagli incentivi (e il conseguente recupero delle somme già
erogate) solo se rese ai fini dell’ottenimento degli incentivi
e non, invece, quando la non veridicità delle dichiarazioni
– rese ai soli fini dell’ottenimento del premio – sia dipesa
da un errore formale (nemmeno commesso dal produttore
di energia) e, comunque, la loro assenza non avrebbe in-
ciso negativamente sull’esito del procedimento di ricono-
scimento dell’incentivo base. Pertanto, poiché le violazioni
riscontrate (produzione di certificazioni false relative alla
provenienza europea dei pannelli) attenevano al riconosci-
mento del premio aggiuntivo “made in Ue” e non dell’in-
centivo base, esse non avrebbero legittimamente potuto
giustificare il provvedimento di decadenza dalla tariffa base.
Nel caso particolare, il produttore si era munito di una
perizia tecnica che attestava la conformità dei moduli ai
parametri tecnici previsti dalla disciplina incentivante per
l’accesso agli incentivi e, quindi, la non rilevanza delle vio-
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