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energia

Il DM, altresì, all’articolo 14 prevedeva il riconoscimento          europea per usufruire del descritto premio. Molti dei sog-
di «Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti foto-  getti che chiesero l’applicazione del premio, tuttavia, erano
voltaici» e, in particolare, del premio consistente nell’au-         operatori non industriali che avevano installato impianti
mento del 10% della tariffa base, per gli impianti il cui co-        di taglia inferiore a 20 kW e che si erano fatti assistere da
sto di investimento – per le componenti diverse dal lavoro           installatori che avevano fornito agli interessati i pannelli,
– sia riconducibile a una produzione realizzata all’interno          acquistandoli direttamente dai produttori. A distanza di
dell’Unione europea per non meno del 60% (comma 1, let-              qualche anno dal riconoscimento e dall’erogazione degli
tera d), meglio noto come “premio made in Ue”). Rispetto             incentivi e dei premi descritti, il GSE, in un primo tempo
a tale premio, le Regole applicative del GSE stabilivano che         (nel 2014) aveva cominciato a comunicare la sospensione
la realizzazione dei moduli fotovoltaici all’interno dell’UE         dell’erogazione degli incentivi (e dei premi) agli impianti
avrebbe dovuto essere dimostrata attraverso un “Attestato            fotovoltaici che accedevano al IV e V conto energia (DM
di controllo del processo produttivo” in fabbrica (Factory           5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012), a seguito di verifiche
Inspection Attestation/Declaration) ai fini dell’identifica-         dalle quali sarebbero emersi dubbi sul “made in Eu” dei
zione dell’origine del prodotto, rilasciato da un Organismo          componenti degli impianti. Ciò accadeva nonostante i pro-
di certificazione. Analoghe previsioni prevedeva il succes-          duttori avessero effettivamente fornito al GSE l’“Attestato
sivo DM 5 luglio 2012 (V Conto Energia).                             di controllo del processo produttivo in fabbrica”, rilascia-
Numerosi produttori, anche per tentare di compensare la              to da Organismi di certificazione aventi i requisiti indicati
riduzione del valore delle tariffe incentivanti occorsa con          nella Guida CEI 82-85, come espressamente previsto dalle
il susseguirsi dei vari Conti Energia, installarono impianti         Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incen-
realizzati con componenti prodotti all’interno dell’Unione           tivanti previste dal DM 5 maggio 2011 e dal DM 5 luglio
                                                                     2012, pubblicate dal GSE rispettivamente a giugno 2012 e
                                                                     ad agosto 2012.
                                                                     La sanzione della sospensione integrale degli incentivi era
                                                                     apparsa sin da subito non proporzionata, anzitutto perché
                                                                     irrogata ai produttori di energia, vittime incolpevoli di il-
                                                                     leciti commessi da soggetti terzi (produttori/venditori di
                                                                     pannelli e Organismi di certificazione su cui essi non erano
                                                                     tenuti a esercitare alcuna forma di controllo), e, in secondo
                                                                     luogo, perché eccessiva rispetto al fatto accertato: la dub-
                                                                     bia provenienza dei componenti degli impianti dall’Unione
                                                                     europea. Infatti, la caratteristica “made in Eu” non costitu-
                                                                     iva il presupposto per il riconoscimento dell’intera tariffa
                                                                     incentivante, bensì solo di un premio aggiuntivo (ed even-
                                                                     tuale) previsto dall’articolo 14, comma 1, lett. d) del DM
                                                                     5 maggio 2011 e dall’articolo 5, comma 2, lett. a) del DM
                                                                     5 luglio 2012.
                                                                     Il GSE, anche a seguito delle rimostranze dei produttori e
                                                                     delle Associazioni di categoria, revocò la sospensione degli
                                                                     incentivi, confermando nel contempo la sospensione del
                                                                     premio, riservandosi, tuttavia, di procedere ad attività di
                                                                     verifica (documentale e mediante sopralluogo) per meglio
                                                                     accertare i fatti. A seguito delle verifiche, il GSE cominciò
                                                                     a dichiarare la decadenza dagli incentivi e dai premi, dispo-
                                                                     nendo, nel contempo, il recupero integrale delle somme già
                                                                     erogate. I primi giudizi promossi avanti al Giudice Ammi-
                                                                     nistrativo ebbero esito negativo. Ad esempio, con sentenza
                                                                     n. 11706/2015, il TAR Lazio – Roma, III ter, infatti, aveva
                                                                     ritenuto anzitutto che la decadenza dall’incentivo non po-
                                                                     teva che riguardare l’intero importo dell’incentivo, e non
                                                                     solo il premio “made in Ue”. Nessun rilievo, inoltre, il Giu-
                                                                     dice di primo grado aveva attribuito all’elemento psicologi-
                                                                     co (ovverosia, alla mancanza di dolo o colpa dei produttori
                                                                     di energia nella produzione di certificazioni poi verificatesi
                                                                     false), ritenendo che il mancato riconoscimento dell’incen-

                                                                                                                                     69
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