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energia
Il DM, altresì, all’articolo 14 prevedeva il riconoscimento europea per usufruire del descritto premio. Molti dei sog-
di «Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti foto- getti che chiesero l’applicazione del premio, tuttavia, erano
voltaici» e, in particolare, del premio consistente nell’au- operatori non industriali che avevano installato impianti
mento del 10% della tariffa base, per gli impianti il cui co- di taglia inferiore a 20 kW e che si erano fatti assistere da
sto di investimento – per le componenti diverse dal lavoro installatori che avevano fornito agli interessati i pannelli,
– sia riconducibile a una produzione realizzata all’interno acquistandoli direttamente dai produttori. A distanza di
dell’Unione europea per non meno del 60% (comma 1, let- qualche anno dal riconoscimento e dall’erogazione degli
tera d), meglio noto come “premio made in Ue”). Rispetto incentivi e dei premi descritti, il GSE, in un primo tempo
a tale premio, le Regole applicative del GSE stabilivano che (nel 2014) aveva cominciato a comunicare la sospensione
la realizzazione dei moduli fotovoltaici all’interno dell’UE dell’erogazione degli incentivi (e dei premi) agli impianti
avrebbe dovuto essere dimostrata attraverso un “Attestato fotovoltaici che accedevano al IV e V conto energia (DM
di controllo del processo produttivo” in fabbrica (Factory 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012), a seguito di verifiche
Inspection Attestation/Declaration) ai fini dell’identifica- dalle quali sarebbero emersi dubbi sul “made in Eu” dei
zione dell’origine del prodotto, rilasciato da un Organismo componenti degli impianti. Ciò accadeva nonostante i pro-
di certificazione. Analoghe previsioni prevedeva il succes- duttori avessero effettivamente fornito al GSE l’“Attestato
sivo DM 5 luglio 2012 (V Conto Energia). di controllo del processo produttivo in fabbrica”, rilascia-
Numerosi produttori, anche per tentare di compensare la to da Organismi di certificazione aventi i requisiti indicati
riduzione del valore delle tariffe incentivanti occorsa con nella Guida CEI 82-85, come espressamente previsto dalle
il susseguirsi dei vari Conti Energia, installarono impianti Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incen-
realizzati con componenti prodotti all’interno dell’Unione tivanti previste dal DM 5 maggio 2011 e dal DM 5 luglio
2012, pubblicate dal GSE rispettivamente a giugno 2012 e
ad agosto 2012.
La sanzione della sospensione integrale degli incentivi era
apparsa sin da subito non proporzionata, anzitutto perché
irrogata ai produttori di energia, vittime incolpevoli di il-
leciti commessi da soggetti terzi (produttori/venditori di
pannelli e Organismi di certificazione su cui essi non erano
tenuti a esercitare alcuna forma di controllo), e, in secondo
luogo, perché eccessiva rispetto al fatto accertato: la dub-
bia provenienza dei componenti degli impianti dall’Unione
europea. Infatti, la caratteristica “made in Eu” non costitu-
iva il presupposto per il riconoscimento dell’intera tariffa
incentivante, bensì solo di un premio aggiuntivo (ed even-
tuale) previsto dall’articolo 14, comma 1, lett. d) del DM
5 maggio 2011 e dall’articolo 5, comma 2, lett. a) del DM
5 luglio 2012.
Il GSE, anche a seguito delle rimostranze dei produttori e
delle Associazioni di categoria, revocò la sospensione degli
incentivi, confermando nel contempo la sospensione del
premio, riservandosi, tuttavia, di procedere ad attività di
verifica (documentale e mediante sopralluogo) per meglio
accertare i fatti. A seguito delle verifiche, il GSE cominciò
a dichiarare la decadenza dagli incentivi e dai premi, dispo-
nendo, nel contempo, il recupero integrale delle somme già
erogate. I primi giudizi promossi avanti al Giudice Ammi-
nistrativo ebbero esito negativo. Ad esempio, con sentenza
n. 11706/2015, il TAR Lazio – Roma, III ter, infatti, aveva
ritenuto anzitutto che la decadenza dall’incentivo non po-
teva che riguardare l’intero importo dell’incentivo, e non
solo il premio “made in Ue”. Nessun rilievo, inoltre, il Giu-
dice di primo grado aveva attribuito all’elemento psicologi-
co (ovverosia, alla mancanza di dolo o colpa dei produttori
di energia nella produzione di certificazioni poi verificatesi
false), ritenendo che il mancato riconoscimento dell’incen-
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