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di Gianluca Limardi - Avvocato del Foro di Roma - www.studiolimardi.it - e-mail: studiolimardi@gmail.com
End of Waste: il recupero
dei rifiuti dopo la sentenza
1229/18 del Consiglio di Stato
Una pronunzia controversa quella del Consiglio di Stato sul potere esclusivo
della Commissione Ue e dello Stato nell’attribuire, a determinati materiali,
la qualifica di rifiuto. Pronunzia che, seppur basata sul principio costituzionale
che assegna il compito di tutelare l’ambiente e l’ecosistema unicamente allo Stato,
rischia di ostacolare il tanto auspicato sviluppo dell’Economia Circolare
Il Consiglio di Stato ha messo ordine zione e il riciclaggio dei rifiuti”, adot- Direttiva. I criteri per l’End of Waste,
nella complessa vicenda riguardante tata dalla Commissione europea nel sebbene espressamente richiamati
la definizione dei criteri End of Wa- 2005, nella quale si proponeva di preci- dall’art. 184-ter, non sono definiti a
ste per la cessazione della qualifica di sare le condizioni per la cessazione del- livello di norma primaria e, pertanto,
rifiuto. I giudici della IV Sezione, in- la qualifica di rifiuto nell’ambito della devono essere individuati, per ogni
fatti, hanno stabilito, con la sentenza revisione della Direttiva 2008/98/CE. rifiuto, nel rispetto delle predette ma-
n. 1129/2018 del 28 febbraio u.s., che In particolare, l’articolo 6, paragrafo 1 cro condizioni. Relativamente alla de-
spetta allo Stato e non alle Regioni il della sopra citata direttiva quadro, sta- finizione di tali criteri - tasto dolente
potere di individuare, a integrazione di bilisce che, a livello pratico, un rifiuto della vicenda -, la Guida all’interpre-
quanto già previsto dalle direttive co- cessa di essere tale qualora sia sotto- tazione della direttiva quadro sui ri-
munitarie, sulla base di analisi caso per posto a un’operazione di recupero e fiuti distingue un duplice approccio:
caso, le ulteriori tipologie di materiale risulti conforme a specifici criteri da quello europeo e quello nazionale. Il
da non considerare più come rifiuti, ma elaborare nel rispetto delle seguenti primo livello è, dunque, rappresentato
come nuovo prodotto a valle delle ope- condizioni: dalla definizione di criteri a livello di
razioni di riciclo. Prima di esaminare la - il materiale (sostanza od oggetto) ordinamento UE mediante l’adozione
pronunzia è opportuno fare un passo deve essere comunemente utilizzato di regolamenti immediatamente ap-
indietro. Il termine End of Waste si ri- per scopi specifici; plicabili negli ordinamenti degli Stati
ferisce a un processo di recupero ese- - deve esistere un mercato o una do- membri. L’elaborazione di detti criteri,
guito su un rifiuto, in seguito al quale manda per tale materiale; riguardando ogni tipologia di sostan-
esso perde tale qualifica per tornare a - il materiale deve soddisfare i requisiti za/rifiuto, sta avvenendo per gradi e
svolgere un ruolo utile come prodotto. tecnici per gli scopi specifici e rispetta- nel tempo; l’Unione europea ha, infat-
re la normativa e gli standard esistenti ti, provveduto a dettare i criteri soltan-
Tale concetto è stato introdot- applicabili ai prodotti; to per alcune tipologie di rifiuto, men-
to dalla “Strategia - l’utilizzo del materiale non deve tre altri sono attualmente in fase di
tematica sulla portare a impatti complessivi negativi elaborazione. In assenza di tali criteri,
preven- sull’ambiente o sulla salute umana. gli Stati membri possono decidere,
Suo tramite, la normativa italiana in
materia ambientale, che trova riferi-
mento nel D.Lgs. n. 152/2006, ha in-
trodotto una nuova disposizione ad
hoc: l’art. 184-ter, rubricato “Ces-
sazione della qualifica di rifiuto”,
che riprende pedissequamente le
condizioni di cui
all’art. 6 della
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