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di Gianluca Limardi - Avvocato del Foro di Roma - www.studiolimardi.it - e-mail: studiolimardi@gmail.com

       End of Waste: il recupero
      dei rifiuti dopo la sentenza
    1229/18 del Consiglio di Stato

        Una pronunzia controversa quella del Consiglio di Stato sul potere esclusivo
         della Commissione Ue e dello Stato nell’attribuire, a determinati materiali,
       la qualifica di rifiuto. Pronunzia che, seppur basata sul principio costituzionale
    che assegna il compito di tutelare l’ambiente e l’ecosistema unicamente allo Stato,

           rischia di ostacolare il tanto auspicato sviluppo dell’Economia Circolare

    Il Consiglio di Stato ha messo ordine            zione e il riciclaggio dei rifiuti”, adot-      Direttiva. I criteri per l’End of Waste,
       nella complessa vicenda riguardante           tata dalla Commissione europea nel              sebbene espressamente richiamati
       la definizione dei criteri End of Wa-         2005, nella quale si proponeva di preci-        dall’art. 184-ter, non sono definiti a
    ste per la cessazione della qualifica di         sare le condizioni per la cessazione del-       livello di norma primaria e, pertanto,
    rifiuto. I giudici della IV Sezione, in-         la qualifica di rifiuto nell’ambito della       devono essere individuati, per ogni
    fatti, hanno stabilito, con la sentenza          revisione della Direttiva 2008/98/CE.           rifiuto, nel rispetto delle predette ma-
    n. 1129/2018 del 28 febbraio u.s., che           In particolare, l’articolo 6, paragrafo 1       cro condizioni. Relativamente alla de-
    spetta allo Stato e non alle Regioni il          della sopra citata direttiva quadro, sta-       finizione di tali criteri - tasto dolente
    potere di individuare, a integrazione di         bilisce che, a livello pratico, un rifiuto      della vicenda -, la Guida all’interpre-
    quanto già previsto dalle direttive co-          cessa di essere tale qualora sia sotto-         tazione della direttiva quadro sui ri-
    munitarie, sulla base di analisi caso per        posto a un’operazione di recupero e             fiuti distingue un duplice approccio:
    caso, le ulteriori tipologie di materiale        risulti conforme a specifici criteri da         quello europeo e quello nazionale. Il
    da non considerare più come rifiuti, ma          elaborare nel rispetto delle seguenti           primo livello è, dunque, rappresentato
    come nuovo prodotto a valle delle ope-           condizioni:                                     dalla definizione di criteri a livello di
    razioni di riciclo. Prima di esaminare la        - il materiale (sostanza od oggetto)            ordinamento UE mediante l’adozione
    pronunzia è opportuno fare un passo              deve essere comunemente utilizzato              di regolamenti immediatamente ap-
    indietro. Il termine End of Waste si ri-         per scopi specifici;                            plicabili negli ordinamenti degli Stati
    ferisce a un processo di recupero ese-           - deve esistere un mercato o una do-            membri. L’elaborazione di detti criteri,
    guito su un rifiuto, in seguito al quale         manda per tale materiale;                       riguardando ogni tipologia di sostan-
    esso perde tale qualifica per tornare a          - il materiale deve soddisfare i requisiti      za/rifiuto, sta avvenendo per gradi e
    svolgere un ruolo utile come prodotto.           tecnici per gli scopi specifici e rispetta-     nel tempo; l’Unione europea ha, infat-
                                                     re la normativa e gli standard esistenti        ti, provveduto a dettare i criteri soltan-
                Tale concetto è stato introdot-      applicabili ai prodotti;                        to per alcune tipologie di rifiuto, men-
                             to dalla “Strategia     - l’utilizzo del materiale non deve             tre altri sono attualmente in fase di
                                     tematica sulla  portare a impatti complessivi negativi          elaborazione. In assenza di tali criteri,
                                           preven-   sull’ambiente o sulla salute umana.             gli Stati membri possono decidere,
                                                     Suo tramite, la normativa italiana in
                                                     materia ambientale, che trova riferi-
                                                     mento nel D.Lgs. n. 152/2006, ha in-

                                                       trodotto una nuova disposizione ad
                                                          hoc: l’art. 184-ter, rubricato “Ces-
                                                          sazione della qualifica di rifiuto”,
                                                          che riprende pedissequamente le
                                                                             condizioni di cui
                                                                                   all’art. 6 della

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