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imprese, diminuendo così la frequenza dei controlli, come       le spese di istruttoria per la valutazione dell’impatto am-
    indicato dall’art. 197 del D. Lgs. 152/2006. Anche in tema      bientale siano ridotte del 50%. Inoltre, l’art. 4 ter della L.R.
    di autorizzazione integrata ambientale l’art. 29 decies del D.  99/1999 indica che le soglie dimensionali per richiedere la
    Lgs. 152/2006 (introdotto dal D. Lgs. 46/2014) prevede che      valutazione d’impatto ambientale per i progetti di trasfor-
    la frequenza delle attività ispettive sul sito debbano tener    mazione o ampliamento possano essere aumentate del 30%
    conto della valutazione sui rischi ambientali degli impianti.   per le imprese registrate EMAS o ISO 14001. Anche la L.R.
    La valutazione deve considerare la partecipazione del gesto-    3/2012 della Regione Marche prevede un incremento del
    re a EMAS. Un altro riferimento alle ispezioni ambientali è     30% delle soglie dimensionali per alcune attività soggette
    previsto dal D. Lgs. 30/2013, in attuazione della Direttiva     alla valutazione d’impatto ambientale (art. 3). La Regione
    Europea sullo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto   Emilia Romagna ha, inoltre, deciso di supportare le imprese
    serra nella Comunità (Direttiva 2009/29/CE che modifica         certificate, riducendo il tempo previsto per il rilascio dell’au-
    la Direttiva 2003/87/CE). L’allegato III invita i responsabili  torizzazione integrata ambientale da 150 a 120 giorni. An-
    delle verifiche ambientali per la validazione delle quote an-   che la normativa comunitaria prevede alcune semplificazioni
    nuali di CO2 emesse a tener conto del fatto che l’impianto      per le certificazioni ambientali. La Commissione Europea,
    abbia eventualmente aderito a EMAS.                             infatti, ha richiesto agli Stati Membri di considerare la cer-
    Oltre a normative nazionali, anche alcune leggi regionali       tificazione EMAS nella pianificazione delle ispezioni fin dal
    hanno previsto semplificazioni relative alle certificazioni.    2001, nella Raccomandazione 2001/331/EC sui criteri mi-
    La Regione Toscana, con la L.R. 86/2014 (Legge Regionale        nimi per le ispezioni ambientali negli Stati Membri. Ciò è
    Finanziaria) prevede la riduzione dell’IRAP per il periodo di   stato anche confermato nella Direttiva Europea 75/2010
    imposta 2015, 2016 e 2017 per i soggetti che hanno ottenu-      sulle emissioni industriali, la quale dà indicazioni su come
    to o rinnovato la certificazione EMAS nel periodo d’imposta     pianificare le ispezioni ambientali nelle imprese soggette
    2014. Inoltre, secondo la L.R. 79/2013 della Regione Tosca-     alla precedente Direttiva IPPC sulla prevenzione integrata
    na, alle micro e piccole imprese che realizzano sistemi di ge-  dell’inquinamento.
    stione integrata, e ottengono almeno 2 certificazioni – delle
    quali almeno una sia tra le seguenti: ISO 14001, SA8000,        Aperture di nuovi mercati e acquisti verdi
    BS OHSAS 18001 o la registrazione EMAS – è riconosciuto         Le certificazioni – anche le certificazioni ambientali – vengo-
    un credito di imposta IRAP per un importo non superiore a       no scelte dalle imprese perché possono essere, non disgiun-
    €15.000. Questa importante e innovativa forma di detassa-       te dalla qualità delle imprese e dei prodotti, dei lasciapassare
    zione a vantaggio delle imprese certificate vige in Toscana     verso mercati stranieri. Alcune certificazioni, da questo pun-
    dal 2004, ed è stata periodicamente rinnovata. La Regione       to di vista, sono paradigmatiche. Abbiamo ripetutamente ci-
    Emilia Romagna, all’art. 28 della L.R. 99/1999 (sostituito      tato il Blaue Engel tedesco: l’azienda che vuole entrare nella
    dall’art. 30 della L.R. 3/2012), indica che, per i progetti di  Gdo tedesca non può esimersi dall’ottenere questa certifica-
    trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ot-        zione per i suoi prodotti. Stesso discorso per i prodotti agri-
    tenuto la certificazione EMAS o la certificazione ISO 14001,    coli e la certificazione GlobalGap nella grande distribuzione
                                                                    nordeuropea, o il Nordic Swan e i Paesi Baltici. O, ancora,
                                                                    GECA (Good Environmental Choice Australia), il marchio
                                                                    di prodotto più diffuso in Australia, e la certificazione CCC
                                                                    (China Compulsory Certification) per entrare nel mercato
                                                                    cinese, o il GOST russo. Possiamo ancora citare la certifi-
                                                                    cazione LEED: dedicata alla sostenibilità degli edifici e uti-
                                                                    lizzata soprattutto, ma non solo, nel mondo anglosassone,
                                                                    riconosce crediti a tutti i materiali e oggetti (inclusi i mo-
                                                                    bili) che possono concorrervi. In breve, l’ampia diffusione
                                                                    internazionale di una certificazione (dalle serie ISO a FSC e
                                                                    PEFC, ad esempio) è garanzia del fatto che la stessa certifi-
                                                                    cazione contribuisca ad aprire strade verso quei mercati in
                                                                    cui è affermata. Oltre ai mercati esteri, altro mercato molto
                                                                    ambito è quello della Pubblica Amministrazione. Il Green
                                                                    Public Procurement (GPP) si riferisce all’integrazione, da
                                                                    parte delle pubbliche amministrazioni, appunto, dei criteri
                                                                    ambientali nei processi di acquisto. L’inserimento di criteri
                                                                    ambientali nei bandi implica naturalmente la necessità di
                                                                    dover far riferimento a qualità e prassi ambientali che sia-
                                                                    no attestabili e/o certificabili dai fornitori: da questo punto

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